IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO PER LE DISABILITA' e con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del terzo settore , a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»; Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»; Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 175 «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»; Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1 del citato decreto-legge n. 144 del 2022 che, in considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, prevede il riconoscimento di un contributo straordinario in favore degli enti del terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilita'; Considerato che il contributo straordinario di cui medesimo art. 8, comma 1, e' riconosciuto, nei limiti delle risorse disponibili, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022, in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021; Rilevato che in relazione al fondo di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge n. 144 del 2022 viene precisato che «una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, e' finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del terzo settore iscritti al registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani»; Visto l'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 144 del 2002 che dispone che «Per sostenere gli enti iscritti al registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 45 del codice del terzo settore , di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, diversi dai soggetti di cui al comma 1, per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale, e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 per il successivo trasferimento al conto di cui al comma 5, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione all'incremento dei costi sostenuti nei primi tre trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021 per la componente energia e il gas naturale»; Considerato che il comma 3, del medesimo art. 8, demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto l'autorita' politica delegata in materia di disabilita' e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, la definizione, in coerenza con i criteri di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 8, dei criteri ai fini dell'accesso ai fondi, le modalita' e i termini di presentazione delle richieste, nonche' i criteri di quantificazione del contributo stesso e le procedure di controllo; Considerato che, ai sensi del citato art. 8, comma 5, «per le operazioni relative alla gestione dei fondi di cui ai commi 1 e 2 e all'erogazione dei contributi, le amministrazioni interessate si avvalgono di societa' in house, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa stipulazione di apposite convenzioni e con oneri a carico delle risorse dei medesimi fondi nei limiti individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3. A tal fine, le risorse dei fondi di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite, entro il 31 dicembre 2022, su appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla societa' incaricata della gestione»; Considerata la necessita' di provvedere all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 8, del citato decreto-legge n. 144 del 2022; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto individua i criteri e le modalita' per l'accesso al contributo a valere sui fondi di cui all'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, nonche' i criteri di quantificazione del contributo e le procedure di controllo anche successive all'erogazione.