IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
                   IL MINISTRO PER LE DISABILITA' 
 
                                e con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400  recante   «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 4  dicembre  1997,  n.  460  «Riordino
della disciplina  tributaria  degli  enti  non  commerciali  e  delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  ministri»,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445,  e  successive  modificazioni,  recante  «Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante  «Codice
del terzo settore , a norma dell'art. 1, comma 2, lettera  b),  della
legge 6 giugno 2016, n. 106»; 
  Visto l'art.  8  del  decreto-legge  23  settembre  2022,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,  n.  175
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di  politica  energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali  e  per  la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»; 
  Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 175 «Misure urgenti  di
sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»; 
  Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1 del  citato  decreto-legge
n. 144  del  2022  che,  in  considerazione  dell'aumento  dei  costi
dell'energia termica ed  elettrica  registrato  nel  terzo  trimestre
dell'anno  2022,  prevede  il   riconoscimento   di   un   contributo
straordinario in favore degli enti del  terzo  settore  iscritti  nel
registro unico nazionale del terzo settore di  cui  all'art.  45  del
codice di cui al decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  delle
organizzazioni di volontariato e  delle  associazioni  di  promozione
sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui  all'art.  54
del predetto codice di cui al decreto legislativo n.  117  del  2017,
delle organizzazioni non lucrative di  utilita'  sociale  di  cui  al
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella  relativa
anagrafe, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano
servizi  socio-sanitari  e  socio-assistenziali  svolti   in   regime
residenziale o semiresidenziale per persone con disabilita'; 
  Considerato che il contributo straordinario di cui medesimo art. 8,
comma 1, e' riconosciuto, nei limiti delle risorse disponibili,  pari
a 170 milioni di euro per l'anno 2022, in proporzione  all'incremento
dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021; 
  Rilevato che in relazione al fondo di cui all'art. 8, comma 1,  del
citato decreto-legge n. 144 del 2022 viene precisato che  «una  quota
del Fondo di cui al primo periodo, pari a  50  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, e' finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di
spesa e in proporzione all'incremento dei  costi  sostenuti  rispetto
all'analogo periodo dell'anno 2021, di  un  contributo  straordinario
destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del  terzo  settore
iscritti al  registro  unico  nazionale  del  terzo  settore  di  cui
all'art. 45 del decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.  117,  delle
organizzazioni di volontariato e  delle  associazioni  di  promozione
sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui  all'art.  54
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,  delle  organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale di cui  al  decreto  legislativo  4
dicembre  1997,  n.  460,  iscritte  alla  relativa  anagrafe,  delle
fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona
di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n.  207,  e  degli  enti
religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi  sociosanitari
e socioassistenziali in regime  semiresidenziale  e  residenziale  in
favore di anziani»; 
  Visto l'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 144  del  2002
che dispone che «Per sostenere gli enti iscritti  al  registro  unico
nazionale del terzo settore di cui all'art. 45 del codice  del  terzo
settore , di cui al decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  le
organizzazioni  di  volontariato  e  le  associazioni  di  promozione
sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui  all'art.  54
del medesimo codice di cui al decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.
117, e le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui  al
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte  alla  relativa
anagrafe, diversi dai soggetti di cui al  comma  1,  per  i  maggiori
oneri  sostenuti  nell'anno  2022  per  l'acquisto  della  componente
energia e del gas naturale, e'  istituito  un  apposito  fondo  nello
stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022  per
il successivo trasferimento al conto  di  cui  al  comma  5,  per  il
riconoscimento  di   un   contributo   straordinario   calcolato   in
proporzione  all'incremento  dei  costi  sostenuti  nei   primi   tre
trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo dell'anno  2021
per la componente energia e il gas naturale»; 
  Considerato che il  comma  3,  del  medesimo  art.  8,  demanda  ad
apposito decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare di concerto l'autorita'  politica  delegata  in  materia  di
disabilita' e con i Ministri dell'economia  e  delle  finanze  e  del
lavoro e delle politiche sociali, la definizione, in coerenza  con  i
criteri di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art.  8,  dei  criteri  ai
fini dell'accesso ai fondi, le modalita' e i termini di presentazione
delle richieste, nonche' i criteri di quantificazione del  contributo
stesso e le procedure di controllo; 
  Considerato che, ai sensi del citato  art.  8,  comma  5,  «per  le
operazioni relative alla gestione dei fondi di cui ai commi 1 e  2  e
all'erogazione dei  contributi,  le  amministrazioni  interessate  si
avvalgono di societa' in house, ai sensi dell'art. 19, comma  5,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa  stipulazione  di  apposite
convenzioni e con oneri a carico delle risorse dei medesimi fondi nei
limiti individuati nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui al comma 3. A tal fine, le risorse dei fondi  di  cui
ai commi 1 e 2  sono  trasferite,  entro  il  31  dicembre  2022,  su
appositi conti correnti infruttiferi  presso  la  Tesoreria  centrale
dello Stato intestati alla societa' incaricata della gestione»; 
  Considerata la necessita' di  provvedere  all'individuazione  delle
procedure operative  per  dare  attuazione  alle  previsioni  di  cui
all'art. 8, del citato decreto-legge n. 144 del 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto individua  i  criteri  e  le  modalita'  per
l'accesso al contributo a valere sui fondi di cui all'art. 8, commi 1
e 2, del decreto-legge 23 settembre 2022,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  novembre  2022,  n.  175,  nonche'  i
criteri di quantificazione del contributo e le procedure di controllo
anche successive all'erogazione.